Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha risolto alcune questioni in materia di interpretazione del Gdpr, tra le quali il fatto se la firma autografa sia o meno un dato personale, se i documenti forniti al Registro delle imprese possano essere pubblicati senza un consenso esplicito degli interessati, i casi in cui i danni morali derivanti dalla pubblicazione di dati personali siano risarcibili, e sul valore dei pareri emessi da un’autorità garante per la privacy.
Con la sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-200/23, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha infatti risposto ad una serie di questioni della Corte amministrativa suprema bulgara (SAC) relative all'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della normativa dell’Agenzia delle iscrizioni - Registro delle Imprese.
Pubblicazione documenti forniti al Registro delle imprese contenenti dati personali - Nella sentenza in esame, la CGUE ha affermato che "...la presunzione prevista dall'art. 13, par. 9 della ZTRRYULNC non può essere considerata un consenso liberamente espresso, specifico, informato e inequivocabile al trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico come l'Agenzia", vale a dire che non soddisfa i requisiti GDPR.
Nella sua decisione, la CGUE afferma che la direttiva e il GDPR "non ammettono una regolamentazione giuridica o una prassi di uno Stato membro che suggerisca che l'organismo incaricato della tenuta del registro delle imprese di quello Stato membro respinga qualsiasi richiesta di cancellazione di dati non richiesti dal direttiva o il diritto dello Stato membro ai dati personali contenuti in un contratto aziendale pubblicato nel registro, quando, contrariamente alle norme procedurali previste da tale regolamento, non è stata fornita copia del contratto con la cancellazione di tali dati ".
Firma autografa è un dato personale - È sorta anche la questione se le firme autografe siano dati personali o meno.
La Corte ha affermato che la firma autografa della persona fisica rientra nella nozione di "dato personale" ai sensi dell'art. 4, comma 1, del GDPR, sottolineando che la firma autografa dell'individuo serve per identificarlo, per dare valore probatorio ai documenti su cui è apposto, per la loro fedeltà e veridicità o per rivendicare la responsabilità in relazione ad essi. "Nel contratto di costituzione di una societa’, inoltre, la firma dei partner figura accanto ai loro nomi", ha precisato la CGUE, ricordando di aver già accettato nelle sue decisioni che la grafia fornisca anche informazioni sulla persona.
FD