
Piattaforme online: la CGUE le dichiara contitolari del trattamento
Con la sentenza nella causa Russmedia (C-492/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio di grande impatto pratico: le piattaforme online che ospitano annunci pubblicati dagli utenti sono da considerarsi contitolari del trattamento dei dati personali contenuti in tali annunci, anche quando non ne conoscono il contenuto illecito al momento della pubblicazione.
La Corte ha rilevato che la piattaforma esercita un’influenza determinante sui parametri del trattamento (struttura dei dati, ranking, monetizzazione) e che pertanto non può sottrarsi alle proprie responsabilità ai sensi del GDPR. In concreto, ciò comporta una serie di obblighi precisi:
– Implementare misure tecniche preventive per individuare la presenza di dati sensibili (ad esempio relativi alla vita sessuale o alla salute) prima della pubblicazione degli annunci; – Verificare l’identità dell’utente che pubblica l’annuncio, garantendo il consenso esplicito dell’interessato ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR; – Adottare misure di sicurezza contro la copia e la ridiffusione non autorizzata dei dati.
La sentenza chiarisce inoltre che le esenzioni da responsabilità previste dalla Direttiva e-Commerce (oggi DSA) non si applicano agli obblighi GDPR della piattaforma in quanto titolare.
Per tutte le piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti – marketplace, forum, siti di annunci – questa sentenza impone di rivedere urgentemente le proprie pratiche di moderazione e protezione dei dati personali.
Fonte: National Law Review – https://natlawreview.com/article/cjeus-russmedia-decision-expands-platform-controller-duties-under-gdpr






